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giovedì 10 marzo 2011

Interventi urgenti: numero consiglieri e assessori comunali e provinciali

Prot. uscita del 28/02/2011 Viterbo, 23 febbraio 2011

Numero 6684
Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di VITERBO

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari Comunali dei Comuni della Provincia

LORO SEDI
Oggetto: Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante: " Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero dei consiglieri e assessori comunali e provinciali.
Di seguito alla circolare prot. 13871 del 14 aprile 2010, si comunica che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno con ulteriore circolare in data 18 febbraio 2011, ha fornito le seguenti istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010 che ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 delle legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali.
In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.


A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.
Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione " applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.
Al fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli comunali e provinciali, fissata dall'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 sulla basa della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è stata predisposta la Tabella 1 che si allega.
Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.
In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, non può superare comunque le 12 unità.

Si allega, al riguardo, la Tabella n. 2.
In relazione a quanto indicato sono fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L.29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

Si  pregano le SS.LL. di voler curare, con i mezzi ritenuti più idonei, la massima diffusione del contenuto della presente circolare.

IL PREFETTO
(dr.ssa A. Scolamiero)


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